Om Giudizio sul silenzio e accertamento della fondatezza dell'istanza
Nell¿ambito di una giustizia amministrativa informata all¿impugnazione dell'atto, l¿inerzia qualificata dei pubblici uffici, sembrerebbe, a primo acchito, questione di marginale importanza. In realtà, è proprio dinanzi al Silenzio (quale inadempimento tout court) che il cittadino - utente soffre la mancata risposta della pubblica amministrazione; se avverso l'opposizione di un rifiuto è infatti sempre possibile ricorrere dinanzi al Giudice, allorquando l¿autorità amministrativa non si pronunci affatto sul merito, la situazione giuridica vantata dall'istante viene lesa in carenza di provvedimento. Di qui l'indispensabilità di accordare forme di tutela sostanziale e processuale atte a ricostruire la categoria giuridica del Silenzio e contestualmente allestire rimedi azionabili in giudizio. Alla configurazione della fattispecie, resa possibile grazie alle numerose innovazioni importate dalla giurisprudenza, s'accompagnano dubbi interpretativi che il legislatore non sempre ha fugato, quale, a titolo di riferimento, il significato da attribuire al "potere del giudice di conoscere la fondatezza dell'istanza".
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